Allegato›Titolo V
Art. 28
Silvicoltura
In vigore dal 24 nov 2011
Silvicoltura
1. Le Parti convengono che è necessario tutelare, salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse forestali e la loro diversità biologica nell'interesse delle generazioni attuali e future.
2. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione per migliorare la gestione delle foreste e degli incendi boschivi, comprese la lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname e la promozione di una gestione sostenibile delle foreste.
3. Le Parti attuano programmi di cooperazione riguardanti in particolare:
a) la cooperazione nei consessi internazionali, regionali e bilaterali pertinenti per promuovere l'istituzione di strumenti legislativi riguardanti i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;
b) lo sviluppo delle capacità, la ricerca e lo sviluppo;
c) un aiuto per rendere sostenibile il settore forestale;
d) la diffusione della certificazione forestale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-28