AllegatoTitolo V

Art. 24

Trasporti

In vigore dal 24 nov 2011
Trasporti 1. Le Parti cercano di collaborare in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, lo sviluppo delle risorse umane e la tutela dell'ambiente, nonché di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione può comprendere, fra l'altro: a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali e marittimi, compreso l'aspetto logistico, e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti; b) il possibile uso del sistema globale di navigazione satellitare europeo (Galileo), con particolare attenzione alle questioni di reciproco interesse; c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo onde sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra le Parti nei settori di reciproco interesse, compresa la modifica di determinati elementi degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore fra l'Indonesia e i singoli Stati membri per renderli conformi alle leggi e regolamentazioni delle Parti, vagliando al tempo stesso la possibilità di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei trasporti aerei; d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo per ottenere i seguenti risultati: accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, non introduzione di clausole di ripartizione del carico, trattamento nazionale e clausola NPF per le navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte e questioni connesse ai servizi di trasporto "porta a porta"; e) l'applicazione di standard in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo