AllegatoTitolo V

Art. 23

Energia

In vigore dal 24 nov 2011
Energia Le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia e decidono, a tal fine, di promuovere i contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di: a) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, sviluppando forme di energia nuove e rinnovabili, e collaborare nelle attività energetiche industriali a monte e a valle; b) arrivare a un uso razionale dell'energia grazie a contributi a livello dell'offerta e della domanda e intensificare la cooperazione per lottare contro i cambiamenti climatici, anche attraverso il meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto; c) incentivare i trasferimenti di tecnologia finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia; d) affrontare la questione del collegamento tra energia abbordabile e sviluppo sostenibile.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-23

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