Allegato›Titolo V
Art. 23
Energia
In vigore dal 24 nov 2011
Energia
Le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia e decidono, a tal fine, di promuovere i contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:
a) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, sviluppando forme di energia nuove e rinnovabili, e collaborare nelle attività energetiche industriali a monte e a valle;
b) arrivare a un uso razionale dell'energia grazie a contributi a livello dell'offerta e della domanda e intensificare la cooperazione per lottare contro i cambiamenti climatici, anche attraverso il meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto;
c) incentivare i trasferimenti di tecnologia finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia;
d) affrontare la questione del collegamento tra energia abbordabile e sviluppo sostenibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-23