Allegato›Titolo V
Art. 20
Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI
In vigore dal 24 nov 2011
Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso:
- scambi di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI;
- la promozione dei contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali della Comunità, privilegiando i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;
- un accesso più agevole ai finanziamenti e ai mercati, la diffusione delle informazioni, la promozione delle innovazioni e gli scambi di buone prassi in materia di accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro e piccole imprese;
- progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e la cooperazione in materia di norme, procedure di valutazione della conformità e regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo.
2. Le Parti agevolano e sostengono le attività pertinenti del settore privato di entrambe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-20