Allegato›Titolo IV
Art. 16
Servizi
In vigore dal 24 nov 2011
Servizi
Le Parti avviano un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-16