Allegato›Titolo IV
Art. 11
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 24 nov 2011
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Le Parti collaborano per migliorare e applicare la tutela e l'uso dei diritti di proprietà intellettuale in base alle migliori prassi, nonché per diffondere la conoscenza in materia. Possono rientrare nella cooperazione scambi di informazione e di esperienze in materia di prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione, tutela e applicazione efficace dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione degli abusi in questo campo e lotta contro la contraffazione e la pirateria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-11