Allegato›Titolo IV
Art. 8
Principi generali
In vigore dal 24 nov 2011
Principi generali
1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema commerciale multilaterale.
2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare per eliminare tempestivamente gli ostacoli non tariffari e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.
3. Riconoscendo che il commercio dà un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le Parti cercano di intensificare le consultazioni su tale assistenza nel pieno rispetto delle norme OMC.
4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la salute degli animali, i consumatori, le sostanze chimiche pericolose e la gestione dei rifiuti.
5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compreso lo sviluppo delle capacità tecniche necessarie per risolvere i problemi, nei settori di cui agli articoli da 9 a 16.
Storico versioni
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