Allegato›Titolo I
Art. 5
Cooperazione nella lotta al terrorismo
In vigore dal 24 nov 2011
Cooperazione nella lotta al terrorismo
1. Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, e alle rispettive normative e regolamentazioni, e tenendo conto della strategia globale contro il terrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e della dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e nella repressione degli atti di terrorismo.
2. Nel quadro dell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre risoluzioni delle Nazioni Unite pertinenti, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili a entrambe, le Parti collaborano per combattere il terrorismo promuovendo in particolare:
- lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
- la cooperazione per l'applicazione delle leggi, rafforzando il quadro giuridico e cercando di eliminare i fattori che favoriscono la diffusione del terrorismo;
- la cooperazione per promuovere i controlli e la gestione delle frontiere, rafforzando le capacità mediante la creazione di reti, programmi di formazione e d'istruzione, scambi di visite di alti funzionari, accademici, analisti e operatori del settore e l'organizzazione di seminari e conferenze.
Storico versioni
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