AllegatoTitolo I

Art. 1

Principi generali

In vigore dal 24 nov 2011
Allegato ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso "la Comunità", nonché IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli "Stati membri", da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA, dall'altra, in appresso denominati congiuntamente "le parti", CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia e gli stretti legami storici, politici ed economici che uniscono la Repubblica di Indonesia e la Comunità; CONSIDERANDO che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche; RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite; RIBADENDO l'impegno assunto dalle Parti per quanto riguarda il rispetto, la promozione e la tutela dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, dello Stato di diritto, della pace e della giustizia a livello internazionale contemplati, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dallo Statuto di Roma e dagli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti; RIBADENDO il rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Repubblica di Indonesia; RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente; RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale; IMPEGNANDOSI fermamente a combattere tutte le forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo in conformità del diritto internazionale, segnatamente la legislazione riguardante i diritti dell'uomo, i principi umanitari relativi alle migrazioni e alle questioni inerenti ai rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonché a istituire una cooperazione e strumenti efficaci a livello internazionale per eliminarle definitivamente; CONSIDERANDO che le Parti riconoscono che l'adozione delle convenzioni internazionali pertinenti e delle altre risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresa l'UNSCR 1540, sottende l'impegno dell'intera comunità internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa; RICONOSCENDO la necessità di accelerare il disarmo e rafforzare gli obblighi in materia di non proliferazione sanciti dal diritto internazionale onde scongiurare, fra l'altro, il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa; RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), e dei successivi protocolli di adesione; RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi; CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, tenendo conto delle attività svolte nel contesto regionale, la cooperazione fra la Comunità e la Repubblica di Indonesia in base a valori comuni e con vantaggi reciproci; IN CONFORMITÀ delle rispettive leggi e normative, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Principi generali 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti, è alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione onde migliorare ulteriormente le azioni di sviluppo. 5. Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita ai principi del buon governo, allo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del settore giudiziario, e alla lotta contro la corruzione. 6. Il presente accordo di partenariato e di cooperazione sarà applicato secondo principi di parità e di reciproco vantaggio.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-1

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