Allegato›Titolo III
Art. 7
In vigore dal 24 nov 2011
1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale e/o regionale. Nella scelta del contesto appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilità politica e istituzionale e garantendo, se del caso, la coerenza con le altre attività in cui sono coinvolti la Comunità e i partner dell'ASEAN.
2. La Comunità e l'Indonesia possono decidere, all'occorrenza, di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.
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