AllegatoTitolo IV

Art. 12

Facilitazione degli scambi

In vigore dal 24 nov 2011
Facilitazione degli scambi Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di migliorare la trasparenza dei regolamenti commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale, compresi i meccanismi di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali. Le Parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Facilitazione degli scambi (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo