Allegato›Titolo IV
Art. 12
Facilitazione degli scambi
In vigore dal 24 nov 2011
Facilitazione degli scambi
Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di migliorare la trasparenza dei regolamenti commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale, compresi i meccanismi di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali. Le Parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-12