Allegato›Titolo IV
Art. 14
Investimenti
In vigore dal 24 nov 2011
Investimenti
Le Parti incentivano i flussi di investimenti rendendo più stabile e più attraente il contesto per gli investimenti reciproci attraverso un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere un regime d'investimento stabile, trasparente, accessibile e non discriminatorio.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-14