AllegatoTitolo V

Art. 18

Servizi finanziari

In vigore dal 24 nov 2011
Servizi finanziari Le Parti decidono di incentivare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-18

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