Allegato›Titolo V
Art. 18
Servizi finanziari
In vigore dal 24 nov 2011
Servizi finanziari
Le Parti decidono di incentivare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-18