Allegato›Titolo V
Art. 22
Scienza e Tecnologia
In vigore dal 24 nov 2011
Scienza e Tecnologia
1. Le Parti decidono di collaborare nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l'energia, i trasporti, l'ambiente, le risorse naturali e la sanità, tenendo conto delle rispettive politiche.
2. La cooperazione mira a:
a) favorire gli scambi di informazioni e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda l'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle Parti;
c) incentivare la formazione delle risorse umane;
d) promuovere altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo.
3. La cooperazione può consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilità a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca.
4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.
Storico versioni
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