AllegatoTitolo V

Art. 22

Scienza e Tecnologia

In vigore dal 24 nov 2011
Scienza e Tecnologia 1. Le Parti decidono di collaborare nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l'energia, i trasporti, l'ambiente, le risorse naturali e la sanità, tenendo conto delle rispettive politiche. 2. La cooperazione mira a: a) favorire gli scambi di informazioni e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda l'attuazione di politiche e programmi; b) promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle Parti; c) incentivare la formazione delle risorse umane; d) promuovere altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo. 3. La cooperazione può consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilità a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca. 4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.
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Scienza e Tecnologia (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo