AllegatoTitolo V

Art. 27

Ambiente e risorse naturali

In vigore dal 24 nov 2011
Ambiente e risorse naturali 1. Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. In tutte le attività intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti applicabili a entrambe le Parti. 3. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente, segnatamente per quanto riguarda: a) la sensibilità ecologica e la capacità di applicare le leggi; b) lo sviluppo delle capacità in materia di cambiamenti climatici ed efficienza energetica con particolare attenzione a ricerca e sviluppo, monitoraggio e analisi dei cambiamenti climatici e dell'effetto serra, programmi di attenuazione dell'impatto e di adattamento; c) lo sviluppo delle capacità per la partecipazione e l'applicazione degli accordi ambientali multilaterali, comprese la biodiversità, la biosicurezza e la CITES; d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compreso lo sviluppo delle capacità per quanto riguarda i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale; e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti; f) l'ambiente costiero e marino, la conservazione, l'inquinamento e il controllo del degrado; g) la partecipazione locale alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile; h) la gestione del suolo e del territorio; i) l'adozione di misure volte a combattere le nebbie inquinanti. 4. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi.
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Ambiente e risorse naturali (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo