Allegato›Titolo V
Art. 29
Agricoltura e sviluppo rurale
In vigore dal 24 nov 2011
Agricoltura e sviluppo rurale
Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, concentrandosi in particolare sui seguenti settori:
a) la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale;
b) le possibilità di eliminare gli ostacoli al commercio di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento;
c) la politica di sviluppo nelle zone rurali;
d) la politica qualitativa per le colture e l'allevamento e le indicazioni geografiche protette;
e) lo sviluppo del mercato e la promozione delle relazioni commerciali internazionali;
f) lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-29