Allegato›Titolo V
Art. 34
Migrazione
In vigore dal 24 nov 2011
Migrazione
1. Le Parti ribadiscono l'importanza di un'azione comune per la gestione dei flussi migratori fra i loro territori. Nell'intento di rafforzare la cooperazione, avvieranno un dialogo globale su tutte le questioni connesse alle migrazioni, tra cui l'immigrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle misure a favore di coloro che hanno bisogno di una protezione internazionale.
Gli aspetti relativi alla migrazione saranno inclusi nelle strategie nazionali per lo sviluppo socioeconomico di entrambe le Parti. Le Parti convengono di gestire le questioni migratorie nel rispetto dei principi umanitari.
2. La cooperazione tra le Parti dovrebbe basarsi su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e attuarsi conformemente alla legislazione vigente delle Parti. La cooperazione riguarderà in particolare:
a) le cause di fondo delle migrazioni;
b) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in conformità del diritto internazionale pertinente applicabile a entrambe le Parti. Si promuoverà in particolare il rispetto del principio di non respingimento;
c) le questioni di reciproco interesse in materia di visti, documenti di viaggio e gestione/controllo delle frontiere;
d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
e) lo sviluppo delle capacità tecniche e umane;
f) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;
g) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3.
3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione illegale, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre di:
a) individuare i loro presunti cittadini e riammettere, su richiesta, tutti i loro cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro o dell'Indonesia, senza ritardi indebiti e ulteriori formalità, una volta accertata la nazionalità;
b) fornire ai cittadini riammessi documenti d'identità adatti a tale scopo.
4. Le Parti convengono di negoziare, su richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i loro cittadini e i cittadini di altri paesi. Si affronterebbe in tal modo anche il problema degli apolidi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-34