Allegato›Titolo V
Art. 37
Cooperazione per la lotta al riciclaggio del denaro
In vigore dal 24 nov 2011
Cooperazione per la lotta al riciclaggio del denaro
1. Le Parti decidono di impegnarsi e di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le Parti convengono di includere nella cooperazione un'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle normative e garantire un efficace funzionamento dei meccanismi volti a combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da attività criminali.
3. La cooperazione consentirà scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dalla Comunità e dagli organi internazionali attivi nel settore, come la task force Azione finanziaria sul riciclaggio del denaro (FATF).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-37