Allegato›Titolo V
Art. 38
Società civile
In vigore dal 24 nov 2011
Società civile
1. Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della società civile organizzata, in particolare degli ambienti accademici, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la società civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo.
2. Nel rispetto dei principi democratici, e in conformità delle leggi e regolamentazioni di ciascuna Parte, la società civile organizzata può:
a) partecipare alla definizione delle politiche a livello nazionale;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree che la riguardano, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
c) gestire in modo trasparente tutte le risorse finanziarie che le vengono fornite a sostegno delle sue attività;
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione, compreso lo sviluppo delle capacità, nei settori che la riguardano.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-38