AllegatoTitolo VI

Art. 41

Comitato misto

In vigore dal 24 nov 2011
Comitato misto 1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello più alto possibile, che avrà il compito di: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; d) formulare raccomandazioni alle Parti firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività. 4. Le Parti decidono che il comitato misto avrà anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra la Comunità e l'Indonesia. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per l'applicazione del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo