AllegatoTitolo V

Art. 40

Mezzi di cooperazione

In vigore dal 24 nov 2011
Mezzi di cooperazione 1. Le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, nei limiti delle loro rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le Parti inviteranno la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento e alle leggi e regolamentazioni dell'Indonesia.
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Mezzi di cooperazione (Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo