Allegato›Titolo V
Art. 40
Mezzi di cooperazione
In vigore dal 24 nov 2011
Mezzi di cooperazione
1. Le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, nei limiti delle loro rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le Parti inviteranno la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento e alle leggi e regolamentazioni dell'Indonesia.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-40