AllegatoTitolo VII

Art. 45

Strutture

In vigore dal 24 nov 2011
Strutture Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari debitamente autorizzati, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformità delle regolamentazioni e delle norme interne di entrambe le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-45

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