AllegatoTitolo VII

Art. 48

Entrata in vigore e durata

In vigore dal 24 nov 2011
Entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi. 3. Le eventuali modifiche del presente accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Gli effetti di tali modifiche decorrono solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie. 4. Al presente accordo può essere posta fine in qualsiasi momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. Il presente accordo si estingue sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-48

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