Allegato›Titolo V
Art. 32
Statistiche
In vigore dal 24 nov 2011
Statistiche
Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra la Comunità e l'ASEAN, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-32