Allegato›Titolo V
Art. 30
Ambiente marino e pesca
In vigore dal 24 nov 2011
Ambiente marino e pesca
Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca onde promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili. La cooperazione può comprendere:
a) scambi di informazioni;
b) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
c) la promozione della lotta alle attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate;
d) lo sviluppo del mercato e il potenziamento delle capacità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-30