Allegato›Titolo V
Art. 25
Istruzione e cultura
In vigore dal 24 nov 2011
Istruzione e cultura
1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e cultura nel debito rispetto della loro diversità, onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture.
2. Le Parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. In tale contesto, le Parti decidono inoltre di sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa.
3. Le Parti decidono di consultarsi e di collaborare nei consessi internazionali pertinenti come l'UNESCO e di scambiare opinioni sulla diversità culturale, compresi gli sviluppi quali la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
4. Le Parti pongono l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi organismi specializzati, a favorire gli scambi di informazioni e pubblicazioni, competenze, studenti, esperti e risorse tecniche, onde promuovere l'uso delle TIC nel settore dell'istruzione, avvalendosi sia delle infrastrutture messe a disposizione dai programmi comunitari in materia di istruzione e cultura attuati nel sud-est asiatico che dell'esperienza acquisita da entrambe in questo campo. Le Parti decidono inoltre di promuovere l'attuazione del programma Erasmus Mundus.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-25