AllegatoTitolo V

Art. 31

Salute

In vigore dal 24 nov 2011
Salute 1. Le Parti convengono di collaborare nei settori sanitari di reciproco interesse onde rafforzare le attività in materia di ricerca, gestione dei sistemi sanitari, alimentazione, prodotti farmaceutici, medicina preventiva, principali malattie trasmissibili come influenza aviaria e pandemica, HIV/AIDS, SARS e altre malattie non trasmissibili come cancro e cardiopatologie, traumi da incidenti stradali e altre minacce per la salute, compresa la tossicodipendenza. 2. La cooperazione comprende principalmente: a) scambi di informazioni e di esperienze nei settori suddetti; b) programmi nel campo dell'epidemiologia nonché decentramento, finanziamento della sanità, valorizzazione delle comunità e gestione dei servizi sanitari; c) sviluppo delle capacità tramite l'assistenza tecnica e promozione dei programmi di formazione professionale; d) programmi volti a potenziare i servizi sanitari e a sostenere le attività connesse, tra cui la riduzione dei tassi di mortalità infantile e materna.
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Salute (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo