Art. 28 · Silvicoltura
AllegatoTitolo V

Art. 28

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Silvicoltura

In vigore dal 24 nov 2011
Silvicoltura 1. Le Parti convengono che è necessario tutelare, salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse forestali e la loro diversità biologica nell'interesse delle generazioni attuali e future. 2. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione per migliorare la gestione delle foreste e degli incendi boschivi, comprese la lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname e la promozione di una gestione sostenibile delle foreste. 3. Le Parti attuano programmi di cooperazione riguardanti in particolare: a) la cooperazione nei consessi internazionali, regionali e bilaterali pertinenti per promuovere l'istituzione di strumenti legislativi riguardanti i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname; b) lo sviluppo delle capacità, la ricerca e lo sviluppo; c) un aiuto per rendere sostenibile il settore forestale; d) la diffusione della certificazione forestale.
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