AccordoTitolo III

Art. 14

Assistenza in casi rilevanti

In vigore dal 3 mag 2011
Gli Organi di sicurezza possono prestarsi assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche e simili avvenimenti di rilevante importanza, che potrebbero minacciare la sicurezza dell'altra Parte Contraente, attraverso: immediate e reciproche informazioni; l'attuazione di reciproci coordinati provvedimenti di polizia; l'invio di esperti e equipaggiamento.
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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-14

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