Accordo›Titolo III
Art. 14
Assistenza in casi rilevanti
In vigore dal 3 mag 2011
Gli Organi di sicurezza possono prestarsi assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche e simili avvenimenti di rilevante importanza, che potrebbero minacciare la sicurezza dell'altra Parte Contraente, attraverso:
immediate e reciproche informazioni;
l'attuazione di reciproci coordinati provvedimenti di polizia; l'invio di esperti e equipaggiamento.
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