AccordoTitolo V

Art. 17

Istituzione

In vigore dal 3 mag 2011
1. Per facilitare lo scambio delle informazioni e collaborazione tra gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti possono essere istituiti Punti di contatto. 2. I Punti di contatto collaborano direttamente per lo scambio delle informazioni, delle analisi nonché per garantire assistenza nel coordinamento della cooperazione transfrontaliera secondo il presente Accordo. 3. L'istituzione dei Punti di contatto nonché le modalità di cooperazione saranno regolate con particolari intese.
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