AccordoTitolo VII

Art. 21

Responsabilità

In vigore dal 3 mag 2011
Se gli operatori di polizia della Parte Contraente durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo provocano danni sul territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima risponde verso terzi danneggiati a condizioni uguali e in uguali misure come se il danno fosse stato causato dai propri operatori di polizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo