Accordo›Titolo VII
Art. 21
Responsabilità
In vigore dal 3 mag 2011
Se gli operatori di polizia della Parte Contraente durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo provocano danni sul territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima risponde verso terzi danneggiati a condizioni uguali e in uguali misure come se il danno fosse stato causato dai propri operatori di polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-21