Accordo›Titolo VIII
Art. 25
Soluzione delle controversie
In vigore dal 3 mag 2011
Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo, che non sarà possibile risolvere attraverso la consultazione degli Organi Nazionali Centrali, verranno risolte per via diplomatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-25