AccordoTitolo VIII

Art. 25

Soluzione delle controversie

In vigore dal 3 mag 2011
Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo, che non sarà possibile risolvere attraverso la consultazione degli Organi Nazionali Centrali, verranno risolte per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-25

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Soluzione delle controversie (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo