AccordoTitolo VIII

Art. 23

Rifiuto di cooperazione

In vigore dal 3 mag 2011
Se una Parte Contraente è dell'avviso che l'adempimento alla richiesta o l'attuazione della cooperazione, secondo il presente Accordo, limita la sovranità, minaccia la propria sicurezza o altri interessi primari o viola la propria legislazione nazionale, comunica all'altra Parte Contraente di rinunciare completamente o in parte alla cooperazione oppure la vincola all'adempimento di determinate condizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rifiuto di cooperazione (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo