Accordo›Titolo VIII
Art. 23
Rifiuto di cooperazione
In vigore dal 3 mag 2011
Se una Parte Contraente è dell'avviso che l'adempimento alla richiesta o l'attuazione della cooperazione, secondo il presente Accordo, limita la sovranità, minaccia la propria sicurezza o altri interessi primari o viola la propria legislazione nazionale, comunica all'altra Parte Contraente di rinunciare completamente o in parte alla cooperazione oppure la vincola all'adempimento di determinate condizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-23