Accordo›Titolo VIII
Art. 24
Accordi di attuazione e modifiche e incontri di esperti
In vigore dal 3 mag 2011
Ciascuna Parte Contraente può richiedere per il successivo sviluppo della cooperazione, incontri di rappresentanti delle Parti Contraenti al fine di mettere a punto i dettagli sulle previste forme di collaborazione, soluzioni di problematiche in relazione all'attuazione del presente Accordo, nonché formulare proposte.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-24