Accordo›Titolo VII
Art. 19
Diritti e mandati degli operatori di polizia
In vigore dal 3 mag 2011
Gli operatori di polizia, nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo, che svolgono compiti nel territorio nazionale dell'altra Parte Contraente non necessitano di specifici mandati, tranne se non diversamente previsto. Nell'attuare i provvedimenti, nel rispetto della legislazione nazionale dell'altra Parte Contraente gli operatori di polizia sono autorizzati a:
a) indossare l'uniforme e l'arma in dotazione nonché altri mezzi di coercizione, tranne se l'altra Parte Contraente in singoli casi comunica di non permetterli ovvero di permetterli solo a determinate condizioni;
b) utilizzare la pistola d'ordinanza solo in caso di legittima difesa;
c) entrare muniti del tesserino di servizio, sul territorio dell'altra Parte Contraente e rimanervi per tutto il periodo necessario per effettuare i compiti di cui al presente Accordo;
d) usare per l'attività transfrontaliera veicoli di servizio e mezzi tecnici necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-19