AccordoTitolo VI

Art. 18

Principi

In vigore dal 3 mag 2011
1. I dati personali e le informazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo, comunicati dalle Parti Contraenti, devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati personali e delle informazioni. 2. I dati personali e le informazioni comunicate, possono essere ritrasmesse a terzi, unicamente dalle autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo, previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.
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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-18

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Principi (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo