Accordo›Titolo VI
Art. 18
Principi
In vigore dal 3 mag 2011
1. I dati personali e le informazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo, comunicati dalle Parti Contraenti, devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati personali e delle informazioni.
2. I dati personali e le informazioni comunicate, possono essere ritrasmesse a terzi, unicamente dalle autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo, previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-18