AccordoTitolo III

Art. 13

Pattuglie miste lungo il comune confine di Stato

In vigore dal 3 mag 2011
1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti possono, ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica lungo il confine di Stato, effettuare pattugliamento misto fino a 10 km dal confine di Stato. 2. Durante lo svolgimento del servizio di pattugliamento misto gli operatori di polizia dell'altra Parte Contraente sono anche autorizzati ad accertare l'identità delle persone. Nel caso in cui si sottraggano ai controlli possono essere fermate in conformità alle norme delle rispettive legislazioni nazionali. 3. Gli altri provvedimenti di polizia che comportano l'uso della forza o la limitazione della libertà personale debbono essere adottati, in via esclusiva, dagli operatori di polizia della Parte Contraente del territorio nazionale dove si svolge l'attività, salvo che, per il buon esito di tale attività, risulti assolutamente necessario l'ausilio dell'operatore dell'altra Parte Contraente. 4. Per l'esecuzione del presente articolo si applica la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove gli operatori di polizia svolgono attività.
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Pattuglie miste lungo il comune confine di Stato (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo