Accordo›Titolo III
Art. 12
Distacco di Ufficiali di collegamento
In vigore dal 3 mag 2011
1. La Parte Contraente può, con il consenso degli Organi competenti dell'altra Parte Contraente, distaccare presso gli Organi di sicurezza Ufficiali di collegamento.
2. Gli Ufficiali di collegamento sono chiamati a svolgere attività di sostegno e di consultazione. Trasmettono informazioni ed eseguono i propri compiti nel quadro delle direttive del proprio Stato e nel rispetto delle richieste dello Stato ospitante.
3. Per velocizzare ed intensificare la cooperazione prevista dal presente Accordo, gli Organi Competenti oltre alle comunicazioni previste per singole attività, informano contestualmente anche gli Ufficiali di collegamento.
4. Gli Ufficiali di collegamento distaccati in uno Stato non firmatario del presente Accordo, possono, se reciprocamente autorizzati dagli Organi competenti, svolgere interessi dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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