AccordoTitolo III

Art. 12

Distacco di Ufficiali di collegamento

In vigore dal 3 mag 2011
1. La Parte Contraente può, con il consenso degli Organi competenti dell'altra Parte Contraente, distaccare presso gli Organi di sicurezza Ufficiali di collegamento. 2. Gli Ufficiali di collegamento sono chiamati a svolgere attività di sostegno e di consultazione. Trasmettono informazioni ed eseguono i propri compiti nel quadro delle direttive del proprio Stato e nel rispetto delle richieste dello Stato ospitante. 3. Per velocizzare ed intensificare la cooperazione prevista dal presente Accordo, gli Organi Competenti oltre alle comunicazioni previste per singole attività, informano contestualmente anche gli Ufficiali di collegamento. 4. Gli Ufficiali di collegamento distaccati in uno Stato non firmatario del presente Accordo, possono, se reciprocamente autorizzati dagli Organi competenti, svolgere interessi dell'altra Parte Contraente.
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Distacco di Ufficiali di collegamento (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo