Accordo›Titolo III
Art. 10
Consegna controllata ed attività di copertura
In vigore dal 3 mag 2011
1. Nel rispetto delle normative vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e previ dettagliati accordi presi di volta in volta dalle competenti Autorità, le Parti Contraenti si impegnano ad agevolare e a prestare ogni possibile assistenza alle operazioni di «consegne controllate» ed alle «attività sotto copertura».
2. La richiesta in conformità al primo comma deve essere inoltrata:
per la Repubblica Italiana: Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per le attività riferite ad investigazioni afferenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché i precursori.
Per le altre attività la competenza è della Direzione Centrale della Polizia Criminale-Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia;
per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell'Interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-10