Accordo›Titolo II
Art. 5
Formazione e aggiornamento
In vigore dal 3 mag 2011
Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti collaborano nel campo della formazione e dell'aggiornamento, in particolare:
a) si scambiano i programmi ed i contenuti degli studi;
b) organizzano seminari comuni e corsi di aggiornamento, scambiandosi i docenti;
c) invitano i rappresentanti dell'altra Parte Contraente, in qualità di osservatori, per assistere alle dimostrazioni.
Storico versioni
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