Accordo›Titolo I
Art. 1
Contenuto dell'Accordo, zone di frontiera e Organi competenti
In vigore dal 3 mag 2011
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, chiamate in seguito Parti Contraenti:
nello spirito di amicizia che lega le due parti contraenti;
per rafforzare la volontà di cooperazione allo scopo di prevenire ogni forma di pericolo e salvaguardare la sicurezza pubblica, nonché intensificare la cooperazione tra gli Organi di Sicurezza;
nell'auspicio comune che attraverso un'intensa cooperazione transfrontaliera di polizia si arrivi a contrastare efficacemente la minaccia transfrontaliera per la sicurezza pubblica, la criminalità organizzata transnazionale ed i flussi di immigrazione clandestina; convinti di proseguire e sviluppare una stretta cooperazione organica transfrontaliera;
nel richiamare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'interno della Repubblica di Slovenia, nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993;
considerata la Convenzione di attuazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990;
considerata la volontà della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia di aderire al Trattato di Prüm;
tenuto conto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen - REG.CE 562/2006);
considerate le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi di diritto internazionale dei due Stati,
Convengono
.
Contenuto dell'Accordo, zone di frontiera e Organi competenti
1. Le Parti Contraenti intensificano la cooperazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, nonché assicurano reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali.
2. Ai fini del presente Accordo sono considerate zone di frontiera:
per la Repubblica Italiana: i territori di competenza delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
per la Repubblica di Slovenia: le zone di competenza delle Direzioni di Polizia di: Koper, Nova Gorica e Kranj.
3. Ai fini del presente Accordo sono considerati Organi di Sicurezza:
per la Repubblica Italiana: il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualità di Organo centrale nazionale ed Uffici periferici nel quadro delle rispettive competenze;
per la Repubblica di Slovenia: il Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia in qualità di Organo Centrale Nazionale con le proprie unità organizzative interne nonché le Unità organizzative di polizia di zona (chiamati in seguito:
Direzioni di Polizia) nel quadro delle rispettive competenze,
4. Le Parti Contraenti si comunicano le eventuali modifiche circa le competenze e le denominazioni degli Organi indicati nel presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-1