Accordo›Titolo II
Art. 4
Comunicazione delle informazioni senza richiesta
In vigore dal 3 mag 2011
Gli Organi di sicurezza competenti, in casi singoli e senza preventiva richiesta, si trasmettono informazioni ritenute per l'Organo ricevente, importanti per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione, individuazione e la repressione degli illeciti. Per l'attuazione dello scambio delle informazioni si intendono valide le norme contenute nel secondo e terzo capoverso dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-4