AccordoTitolo II

Art. 4

Comunicazione delle informazioni senza richiesta

In vigore dal 3 mag 2011
Gli Organi di sicurezza competenti, in casi singoli e senza preventiva richiesta, si trasmettono informazioni ritenute per l'Organo ricevente, importanti per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione, individuazione e la repressione degli illeciti. Per l'attuazione dello scambio delle informazioni si intendono valide le norme contenute nel secondo e terzo capoverso dell'.
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Comunicazione delle informazioni senza richiesta (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo