AccordoTitolo III

Art. 8

Inseguimento transfrontaliero

In vigore dal 3 mag 2011
1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che nel proprio Stato svolgono l'attività di inseguimento di persona che: a) viene sorpresa in flagranza di reato o prende parte al reato per il quale all'altra Parte Contraente può essere richiesta l'estradizione o che per questo viene perseguita; b) si è data alla fuga dalla custodia cautelare o dalla Casa Circondariale ovvero da altri provvedimenti restrittivi della libertà personale, adottati per reati per i quali è concessa l'estradizione, possono continuare, senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte Contraente, l'inseguimento nel territorio di questa, se non è stato possibile informare preventivamente gli Organi dell'altra Parte Contraente a causa della straordinaria urgenza del fatto oppure quando non è stato possibile cedere l'inseguimento. 2. Gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento devono immediatamente prendere contatto con il competente Organo dell'altra Parte Contraente, di norma già prima dell'attraversamento del confine di Stato. L'inseguimento deve essere immediatamente interrotto, se così richiesto dalla Parte Contraente del territorio sul quale l'inseguimento si dovrebbe svolgere o si sta svolgendo. A richiesta degli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento, gli Organi locali competenti, in base alla legislazione nazionale, trattengono la persona inseguita per accertare la sua identità o per privarla della libertà personale. 3. Se non viene avanzata la richiesta di interruzione dell'inseguimento e se non è possibile per tempo coinvolgere gli Organi locali competenti, gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento, trattengono la persona in conformità alle norme previste dalla legislazione nazionale dell'altra Parte Contraente fino a quando gli operatori di polizia dell'altra Parte Contraente, che vengono immediatamente informati, non accertano la sua identità o provvedono al suo arresto. 4. L'inseguimento viene svolto senza limitazioni di spazio o di tempo. Il confine di Stato, in questo caso, può essere attraversato anche fuori dai valichi di frontiera e non solo durante l'orario di esercizio. 5. L'inseguimento può essere effettuato solo alle seguenti condizioni: a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le norme del presente Accordo e della legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale viene effettuata tale attività. Devono comportarsi in conformità alle direttive degli Organi locali competenti di questa Parte Contraente; b) l'inseguimento è consentito attraverso i confini terrestri, aerei e marittimi; c) è vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L'ingresso nelle accessibili aree pubbliche di lavoro, esercizi e di affari è consentito durante l'orario di esercizio o di lavoro; d) gli operatori di polizia devono essere chiaramente riconoscibili dall'uniforme o da segni distintivi ufficiali od ulteriori apparecchiature sui veicoli. Non è consentito indossare abiti civili e contemporaneamente usare veicolo civile di servizio senza i suddetti contrassegni ufficiali. Essi devono essere sempre in grado di dimostrare il proprio incarico; e) gli operatori di polizia durante tale attività, possono portare seco l'arma in dotazione. L'arma può essere usata solo nei casi di legittima difesa; f) nei confronti della persona che viene trattenuta, in conformità al terzo capoverso, prima dell'accompagnamento all'Organo locale competente dell'altra Parte Contraente, può essere effettuato solo il controllo di sicurezza. Durante l'accompagnamento possono essere usate le manette. Le cose in possesso della persona possono essere temporaneamente trattenute fino all'arrivo degli Organi competenti dell'altra Parte Contraente; g) gli operatori di polizia devono dopo ogni inseguimento, immediatamente, presentarsi presso l'Organo locale competente dell'altra Parte Contraente, relazionando. Se richiesto hanno l'obbligo di assicurare la propria presenza fino a quando non vengono chiarite tutte le circostanze dell'inseguimento. Ciò vale anche quando la persona inseguita non è stata fermata; h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento, su richiesta, assicurano l'assistenza nel prosieguo dell'indagine; i) gli autoveicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati agli autoveicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. Si può fare uso dei segnali luminosi e sonori se necessari per l'effettuazione dell'inseguimento; j) i mezzi tecnici necessari per effettuare l'inseguimento, possono essere usati nella necessaria misura se ciò è conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale si effettua tale attività. Dell'utilizzo dei mezzi tecnici occorre informare gli Organi competenti dell'altra Parte Contraente. 6. La persona fermata dagli operatori di polizia degli Organi competenti, in base al terzo capoverso, può essere trattenuta per l'interrogatorio. In questo caso si applicano le norme della legislazione nazionale. 7. In caso di inseguimento transfrontaliero vengono informati: per la Repubblica Italiana: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern e Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Repubblica di Slovenia: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern o la Direzione di Polizia di Koper o la Direzione di Polizia di Nova Gorica o la Direzione di Polizia di Kranj, secondo la competenza territoriale.
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