Accordo›Titolo III
Art. 9
Inseguimento transfrontaliero per altri fini
In vigore dal 3 mag 2011
1. L'inseguimento è consentito anche quando la persona si sottrae al controllo di polizia entro 30 km dal confine di Stato e non ha rispettato i previsti segnali di alt con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica.
2. Per l'inseguimento, secondo questo articolo, si applica l'.
3. L'inseguimento si interrompe se richiesto dall'Organo competente della Parte Contraente sul cui territorio si effettua l'inseguimento oppure se il suo proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita e della salute della persona inseguita ovvero di terze persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-9