AccordoTitolo III

Art. 7

Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini

In vigore dal 3 mag 2011
L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se ciò previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione: a) dei reati commessi da persone, per le quali si può richiedere l'estradizione, b) della costituzione delle associazioni criminali o della criminalità organizzata. In questo caso si applica la procedura prevista dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo