Accordo›Titolo III
Art. 7
Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini
In vigore dal 3 mag 2011
L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se ciò previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione:
a) dei reati commessi da persone, per le quali si può richiedere l'estradizione,
b) della costituzione delle associazioni criminali o della criminalità organizzata.
In questo caso si applica la procedura prevista dall'.
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