Art. 5 · Formazione e aggiornamento
AccordoTitolo II

Art. 5

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Formazione e aggiornamento

In vigore dal 3 mag 2011
Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti collaborano nel campo della formazione e dell'aggiornamento, in particolare: a) si scambiano i programmi ed i contenuti degli studi; b) organizzano seminari comuni e corsi di aggiornamento, scambiandosi i docenti; c) invitano i rappresentanti dell'altra Parte Contraente, in qualità di osservatori, per assistere alle dimostrazioni.
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