Accordo›Titolo III
Art. 15
Utilizzo dei mezzi aerei e marittimi
In vigore dal 3 mag 2011
1. Per le attività, nel quadro del presente Accordo, possono essere utilizzati con l'autorizzazione dei competenti Organi, mezzi marittimi e mezzi aerei.
2. Ciascuna Parte Contraente permette ai mezzi aerei dell'altra Parte, di essere utilizzati nella zona del proprio Stato, di atterrare e decollare al di fuori degli aeroporti e delle piste di atterraggio, ma sempre in osservanza delle norme interne ed internazionali sul controllo e sicurezza del traffico aereo.
3. Gli operatori di polizia, nell'utilizzo dei mezzi marittimi, sono esenti dal rispetto delle norme del traffico per la navigazione interna come gli appartenenti degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale si trovano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-15