Accordo›Titolo VIII
Art. 27
Attuazione e revoca
In vigore dal 3 mag 2011
1. Il presente Accordo non pregiudica la validità di altri Accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dalle Parti contraenti.
2. Con l'attuazione del presente Accordo cessano di avere efficacia:
il Memorandum sulla cooperazione di polizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia firmato a Lubiana, il 14 novembre 1997;
l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione di polizia del 5 luglio 1998;
il Verbale della riunione tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Interno della Repubblica di Slovenia per lo scambio di informazioni computerizzate attinenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope lungo la Rotta Balcanica ed il Bacino del Mediterraneo, firmato a Roma, il 28 maggio 1993.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne ed avrà una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 in due originali, in lingua italiana e slovena, entrambi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Italiana
Giuliano Amato
Per il Governo della Repubblica di Slovenia
Storico versioni
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