Art. 25 · Soluzione delle controversie
AccordoTitolo VIII

Art. 25

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Soluzione delle controversie

In vigore dal 3 mag 2011
Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo, che non sarà possibile risolvere attraverso la consultazione degli Organi Nazionali Centrali, verranno risolte per via diplomatica.
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