Art. 14 · Assistenza in casi rilevanti
AccordoTitolo III

Art. 14

14 / 27

Assistenza in casi rilevanti

In vigore dal 3 mag 2011
Gli Organi di sicurezza possono prestarsi assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche e simili avvenimenti di rilevante importanza, che potrebbero minacciare la sicurezza dell'altra Parte Contraente, attraverso: immediate e reciproche informazioni; l'attuazione di reciproci coordinati provvedimenti di polizia; l'invio di esperti e equipaggiamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60#art-a-14